Figure sociali
Le figure sociali di riferimento
In anni recenti, in attuazione delle politiche comunitarie, è proseguita l’opera di modernizzazione dell’agricoltura anche sotto l'aspetto dell'impianto normativo. La norma cardine di tale impianto rimane la cosiddetta legge di orientamento agricolo, ossia il decreto legislativo n. 228/2001, che ha definito:
La figura dell’imprenditore agricolo;
Le attività connesse all’attività agricola;
L’esercizio di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli;
L’imprenditoria agricola giovanile;
L’attività agromeccanica.
Ulteriori novità sono state poi introdotte con il D. Lgs. 29 marzo 2004,n. 99, modificato dal D. Lgs. 15 giugno 2005, n. 101, che ha:
Introdotto la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)”, in sostituzione dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP);
Esteso tale qualifica anche alle società;
Stabilito nuove disposizioni per le società agricole aventi come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività indicate dall’articolo 2135 del Codice Civile;
Fissato nuove norme in materia di vendita di prodotti agricoli;
Semplificato gli adempimenti amministrativi nei confronti del SIAN (Servizio Informatico Nazionale) e del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio.
Impreditore agricolo
L’Imprenditore Agricolo
Con il decreto legislativo n. 228/2001 è stato così modificato l’articolo 2135 del Codice civile, ridefinendo la nozione civilistica di imprenditore agricolo:
"1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse."
"2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine."
La nuova configurazione di Imprenditore Agricolo, dunque, è attribuita a coloro che esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali (non più solo bestiame) e attività ad esse connesse.
Non sfugga la precisazione che le attività agricole principali devono essere dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o marine.
Una sottolineatura che tende a comprendere, per la definizione dell'impresa agricola, ogni attività basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico ovvero di un fase essenziale del ciclo stesso, conseguendo così il risultato di estendere la normativa dell'impresa agricola a quelle attività come l’apicoltura, l’allevamento di maiali per l’ingrasso.
Pertanto si considera imprenditore agricolo anche chi esercita come attività una sola fase del ciclo produttivo di carattere vegetale o animale e non l’intero processo.
Un'altra importante novità consiste nell'aver incluso tra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali anche quelle svolte senza la connessione diretta con il terreno: ad esempio, le coltivazioni in serra, la funghicoltura, o altre coltivazioni realizzate su piani rialzati.
Si considera altresì attività agricola anche quelle che forniscono servizi, a condizione che i mezzi e le attrezzature utilizzati siano prevalentemente e abitualmente usati nelle lavorazioni agricole.
IAP
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
Con il processo di modernizzazione del comparto agricolo la vecchia figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) ha lasciato il posto all'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
La norma di riferimento è D. Lgs 99/2004: "colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali... dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.
Dalla norma si evince che i requisiti per ottenere la qualifica di IAP, oltre alle conoscenze e competenze professionali, sono due:
- Il tempo di lavoro da dedicare all’attività agricola, stabilito in almeno il 50%;
- Il reddito ricavato dall'attività stessa che non deve essere inferiore al50% del proprio reddito complessivo.
Per coloro che svolgono la propria attività nelle zone svantaggiate e montane previste dall’art. 17 del Regolamento UE n. 1257/1999, i due requisiti sono ridotti del 25%.
All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La Persona fisica può avere il riconoscimento dello status di I.A.P. per l’azienda agricola che conduce, e, contestualmente concorrere alla determinazione dello status di I.A.P. per una Società.
In tali casi però, la norma - D. Lgs. 99/2004 - prevede il divieto di accedere contestualmente al doppio beneficio delle agevolazioni tributarie e creditizie: “in ogni caso, le agevolazioni, se richieste dalla Società, non possono essere riconosciute anche al Coltivatore Diretto socio o amministratore” .
Requisiti
Requisito del tempo dedicato
il “tempo dedicato” alle attività agricole è determinato sulla base del fabbisogno di lavoro necessario per l’esercizio dell'attività stessa, e deve essere almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo. Comunque non può essere inferiore al 50% del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo autonomo; ovvero non inferiore a 1.100 ore (metà del tempo di lavoro correlato ad una ULA).
Chi esercita l'attività in aziende che ricadono in zone svantaggiate o montane, il fabbisogno di lavoro deve essere non inferiore a 550 ore (25% del tempo di lavoro correlato ad una ULA).
Il requisito del “tempo dedicato” è soddisfatto con la dimostrazione di dedicare all’esercizio delle attività agricole almeno 137,5 giornate, pari a 1.100 ore lavorative. Nelle zone svantaggiate o montane tale soglia deve essere non inferiore a 68,80 giornate, pari a 550 ore lavorative.
Requisito del reddito derivante dall’esercizio delle attività agricole
Il reddito da lavoro agricolo si desume in base al “prospetto aziendale”: un modulo predeterminato che deve essere redatto, obbligatoriamente, dall'aspirante IAP, da cui si determina la Produzione Lorda Vendibile (PLV).
Al prospetto aziendale vanno allegati ulteriori elementi probatori:
- Denuncia dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). L’imponibile assoggettato all’IRAP deve essere dimostrato con la esibizione della dichiarazione dei redditi, relativa all’esercizio dell’anno precedente quello in cui è prodotta la richiesta di riconoscimento dello status di IAP o facendo la media aritmetica degli imponibili degli ultimi tre anni, qualora, per eventi non prevedibili o particolari, si fossero determinate nell’anno precedente situazioni anomale (calamità naturali, ecc);
- Riepilogo delle denunce IVA. Il riepilogo delle denunce IVA è obbligatorio per tutti i soggetti richiedenti il riconoscimento dello status di IAP, eccetto i produttori agricoli esonerati da tali adempimenti;
- Dichiarazione dei redditi;
- Scritture contabili.
Le Persone giuridiche (società semplici, Srl, cooperative) devono inoltre presentare:
- L’atto costitutivo, lo statuto, il bilancio di esercizio, l’eventuale nota integrativa, la relazione del Collegio dei sindaci;
- L'atto da cui si evince che la società si dedica all’esercizio esclusivo delle attività agricole;
- La documentazione da cui si desume che la società, a norma del Decreto, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 27 settembre 2007, n. 213, ha optato per la determinazione del reddito in base agli estimi catastali (R.A. e R.D.), di cui all’art. 32 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e successive modificazioni e integrazioni.
Al reddito, ricavato dall’esercizio delle attività agricole, devono essere sommati gli eventuali contributi pubblici (comunitari, statali, regionali) di sostegno al reddito agricolo.
Nel caso in cui l'aspirante IAP svolge più attività lavorative, il requisito del reddito agricolo aziendale, è determinato sulla base della comparazione fra il reddito ricavato dalle attività agricole aziendali e il reddito globale.
Competenze
Conoscenze e competenze professionali
Il requisito del possesso delle conoscenze e delle competenze professionali è accertato quando il richiedente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
Sia in possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario (laurea in scienze agrarie o forestali o laurea equipollente ai sensi di legge; o laurea in medicina veterinaria per le sole aziende zootecniche) o diploma di Istituto tecnico agrario o professionale;
Abbia esercitato l’attività agricola per almeno tre anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di coltivatore o di contitolare o di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate per anno;
Abbia frequentato con profitto un corso di formazione in agricoltura della durata minima di 150 ore, previsto dalle Regioni nell’ambito del PSR e del POR;
Abbia sostenuto positivamente l’esame dinanzi alla Commissione Provinciale, ove istituita da legge regionale.
Società agricole
Le società agricole
La qualifica di imprenditore agricolo professionale è riconosciuta non solo alle persone fisiche ma, allo scopo di favorire l'aggregazione e lo sviluppo delle forme societarie in agricoltura, anche alle persone giuridiche (cooperative, società di persone e di capitali anche a scopo consortile). Ciò dispone l’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 99/2004, modificato dal D. Lgs 101/2005, qualora, oltre alla previsione nell’oggetto sociale dello statuto dell’esercizio esclusivo dell'attività agricola, ricorrano le seguenti condizioni:
Per le Società di persone è richiesto che almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP. Nel caso di Società in accomandita (S.a.s.) la qualifica deve essere posseduta da almeno un socio accomandatario;
Per le Società cooperative è richiesto che almeno un socio amministratore sia in possesso della qualifica di IAP;
Per le Società di capitali è richiesto che almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di IAP.
Chi riconosce il titolo di IAP
La qualifica di IAP è stata affidata alle Regioni, che hanno la potestà di accertare e certificare il possesso dei requisiti utili per ottenere l'iscrizione negli appositi elenchi, che da titolo alle agevolazioni fiscali e ai diritti previdenziali.
Rimane all'INPS la facoltà di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche necessarie. A tale proposito l’INPS si è già pronunciato con le circolari n. 85/04 e n. 100/04.
Attività connesse
Le attività connesse
Per attività connesse a quella principale, agricola, si intendono le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo “dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"
I requisiti, ai fini di individuare le attività connesse, sono essenzialmente due:
- Il collegamento “soggettivo” all'attività agricola - le attività devono essere svolte dall’imprenditore agricolo che esercita un’attività agricola principale;
- Il collegamento “oggettivo”, ossiale attività devono venire esercitate mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda ed anche i prodotti utilizzati devono provenire prevalentemente dall’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.
Coltivatore diretto
Il coltivatore diretto
Diversamente dalla figura dell'imprenditore agricolo, il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto non ha subito modificazioni dalle normative più recenti, che rimane definito dalla legge 1047/57e dalla legge 9/63.
Quindi tale figura sociale è riconosciuta a chiunque svolga abitualmente e manualmente la propria attività agricola, di allevamento e attività connesse, a condizione che sia in grado di assicurare, da solo o con il proprio nucleo familiare, almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione, a qualunque titolo (proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, dell’azienda agricola.
Il coltivatore diretto, a differenza di un imprenditore agricolo professionale che si avvale di manodopera salariata, impiega nella conduzione del suo fondo esclusivamente o prevalentemente manodopera familiare.
Il coltivatore diretto, anche quando non ha la titolarità formale della azienda agricola, è considerato “imprenditore agricolo” e gode degli stesi diritti anche in materia previdenziale: si tratta di un coadiuvante/collaboratore nell’ambito dell'impresa familiare agricola della quale sia titolare un altro familiare.
La qualifica di coltivatore diretto è riconosciuta dall'INPS, che verifica il possesso dei due requisiti necessari:
- Il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell’azienda che non deve essere inferiore a 104 giornate annue;
- L’attività agricola deve essere manuale, abituale e prevalente per impegno lavorativo e reddito ricavato. Il requisito della abitualità sussiste quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.
Piccolo coltivatore diretto e coloni
Piccolo coltivatore diretto e coloni
L’art. 8 della L. n. 334/68 individua come piccolo coltivatore diretto chi coltiva un terreno il cui fabbisogno lavorativo sia inferiore a 104 giornate di lavoro annue e perciò non può acquisire dall'Inps la qualifica di coltivatore diretto. Se oltre a tale attività effettua come lavoratore dipendente meno di 51 giornate di lavoro annue, il piccolo coltivatore può integrare, fino allo stesso limite con versamenti volontari per acquisire i diritti previdenziali e assistenziali per tutto l'anno.
E' configurato come piccolo colono chi stipula con un proprietario di terreno un contratto di lavoro di natura associativa, avente per oggetto la conduzione del fondo o l'allevamento del bestiame in fondi il cui fabbisogno lavorativo non sia superiore alle 119 giornate annue.
Compartecipante
Compartecipante
I rapporti di compartecipazione sono si dividono in compartecipanti individuali e familiari. In entrambi i casi non hanno natura associativa ma sono assimilati al lavoro dipendente. Tale configurazione riguarda chi stipula un contratto di coltivazione, annuale, non di un fondo ma dell'intero ciclo di singole colture.
Compartecipante individuale:
E' un compartecipante individuale chi, individualmente, si assume l'onere di coltivare un terreno altrui, mediante un contratto di scambio che prevede il riconoscimento non della retribuzione ma dei prodotti, o di una quota parte, del terreno stesso. Il proprietario del terreno ha l'obbligo di dichiarare, ogni tre mesi, le giornate di lavoro impiegate dal compartecipante che, in tale caso, acquisisce i diritti dell'operaio agricolo stagionale.
Compartecipante familiare:
E' un compartecipante familiare chi si assume l'obbligo di coltivare in compartecipazione un terreno altrui, impegnandosi ad apportare il proprio lavoro o quello del proprio nucleo familiare, al fine di coprire la manodopera necessaria richiesta dal fondo coltivato. Il proprietario del terreno non hal'obbligo di dichiarare le giornate di lavoro impiegate dal compartecipante che, in tale caso, è assimilato al piccolo colono che a sua volta acquisisce i diritti dell'operaio agricolo stagionale. Il compartecipante familiare non è soggetto ad un limite massimo di giornate di lavoro annue.